Sentenza del 3 gennaio 2022, n. 1 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

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Qualora vengano contestate all’organo amministrativo, in aggiunta alla violazione dell’art. 2486 c.c., specifiche operazioni dannose che risultino perfezionate nel corso della fase di illegittima prosecuzione dell’attività sociale (accertata nel suo carattere antigiuridico, in uno con l’addebito logicamente presupposto di infedele rappresentazione in bilancio della reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società), anche la porzione di depauperamento del patrimonio specificamente imputabile alle suddette specifiche operazioni concorre alla formazione del risultato di esercizio e, quindi, al deficit finale, senza che possano selezionarsi perdite, direttamente e in via esclusiva, conseguenti ai singoli addebiti, essendo soggetti a sterilizzazione i soli costi normali di liquidazione.

La valutazione della portata lesiva delle operazioni dannose singolarmente contestate all’organo amministrativo risulta, pertanto, assorbita dall’accertata lesività dell’illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa, per la quale il danno è stato quantificato non in via analitica, bensì mediante il criterio presuntivo codificato dal terzo comma dell’art. 2486 c.c.; trattasi di un criterio utilizzabile qualora i dati contabili a disposizione impediscano una ricognizione dell’aggravamento patrimoniale specificamente riconducibile alle singole perdite operative nette derivate.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva rilevato che, pur ricorrendo la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, primo comma, n. 4), c.c., il convenuto avesse continuato a gestire la società proseguendone l’attività, senza tuttavia provvedere alle iniziative imposte dalla legge; con ciò aggravandone il dissesto. Su tali basi, i giudici di secondo grado hanno condannato l’amministratore unico di una società – successivamente dichiarata fallita – al risarcimento dei danni sofferti dalla società medesima e dai creditori sociali derivanti dalle condotte di mala gestio allo stesso contestate.

(Massime a cura di Eugenio Sabino)