Sentenza del 19 gennaio 2022 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

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Per quanto concerne la individuazione, nell’ambito di un giudizio cautelare, del termine entro il quale le parti devono instaurare il giudizio di merito, l’unico vincolo imposto alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria dalle norme sovranazionali è quello della “ragionevolezza”, criterio da ritenersi, in ogni caso, rispettato qualora il termine fissato dal giudice designato coincida con quello massimo stabilito dalla disposizione generale di diritto interno ed esso sia compatibile con le esigenze di celerità del processo e di provvisorietà degli effetti della tutela cautelare, codificate dal legislatore internazionale e comunitario.

Principio espresso nell’ambito di un procedimento civile ex art. 669-novies, secondo comma, c.p.c., promosso da una società per azioni ai fini dell’accertamento ad opera del Tribunale dell’intervenuta inefficacia dell’ordinanza resa nel procedimento cautelare di prime cure, stante la mancata instaurazione del giudizio di merito nei termini perentori di cui al combinato disposto degli articoli 132 del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e 669-octies c.p.c.

(Massima a cura di Eugenio Sabino)