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Sentenza del 19 gennaio 2022 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

Per quanto concerne la individuazione, nell’ambito di un giudizio
cautelare, del termine entro il quale le parti devono instaurare il giudizio di
merito, l’unico vincolo imposto alla discrezionalità
dell’autorità giudiziaria dalle norme sovranazionali è quello della “ragionevolezza”,
criterio da ritenersi, in ogni caso, rispettato qualora il termine fissato dal
giudice designato coincida con quello massimo stabilito dalla disposizione
generale di diritto interno ed esso sia compatibile con le esigenze di celerità
del processo e di provvisorietà degli effetti della tutela cautelare,
codificate dal legislatore internazionale e comunitario.

Principio espresso nell’ambito di un procedimento
civile ex art. 669-
novies, secondo
comma, c.p.c., promosso da una società per azioni ai fini dell’accertamento ad
opera del Tribunale dell’intervenuta inefficacia dell’ordinanza resa nel
procedimento cautelare di prime cure, stante la mancata instaurazione del
giudizio di merito nei termini perentori di cui al combinato disposto degli
articoli 132 del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e 669-
octies
c.p.c.

(Massima a cura di Eugenio Sabino)