Sentenza del 24 settembre 2021 – Giudice designato: Dott. Luciano Ambrosoli

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È nullo, per difetto di causa in concreto ex art. 1322 c.c., il contratto di IRS che, stipulato per dichiarate finalità di copertura del rischio di altra operazione, non sia in effetti strutturato, ad opera dell’intermediario che confeziona il derivato OTC, in correlazione alla posizione di rischio del cliente e al suo bilanciamento (cfr., specifica sul punto, Cass. Sez. 1, 31 luglio 2017, n. 19013).

È altresì nullo il contratto che, pur coerente per correlazione strutturale con la copertura del rischio del diverso rapporto contrattuale, non contenga indicazione del valore del derivato espresso dal mark to market e degli eventuali costi occulti e così pure degli scenari probabilistici in relazione ai quali si determina la misura e la distribuzione dell’alea (Cass., S.U., n. 8770 del 12 luglio 2020).

In caso di usurarierà dell’interesse moratorio per superamento del tasso soglia (tasso soglia calcolato sulla maggiorazione media per mora del 2,1%, secondo la precisa formula individuata dalle S.U. n. 19597/2020), dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite non discende la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. anche del tasso corrispettivo lecitamente determinato e l’azzeramento del costo del finanziamento (id est, la gratuità del mutuo). L’art. 1815 c. 2 c.c. importa in tal caso la nullità del solo interesse convenzionale di mora usurario; e, in forza dell’art. 1224, comma 1, c.c., gli interessi di mora non saranno affatto esclusi, ma saranno comunque dovuti, seppur nella minor misura degli interessi corrispettivi leciti.

(Massime a cura di Luisa Pascucci)