Sentenza del 26 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

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Il rapporto concorrenziale non può essere individuato nella mera realizzazione di prodotti aventi caratteristiche analoghe, ma occorre indagare anche la tipologia di clientela alla quale si indirizza l’offerta e le modalità di aggressione del mercato; non è apprezzabile alcun rapporto di concorrenza in concreto tra due imprese ove esse operino in mercati di prodotto distinti e in alcun modo sovrapponibili.

In tema di storno di dipendenti la concorrenza illecita non può in alcun caso derivare soltanto dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un’impresa ad un’altra concorrente, né dalla contrattazione intrattenuta con il collaboratore di un concorrente. L’illiceità della concorrenza deve essere desunta dall’obiettivo, che l’imprenditore concorrente si proponga attraverso il passaggio di personale, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista ed a tal fine è necessaria la sussistenza del c.d. “animus nocendi”, nel senso che il reclutamento di personale dipendente dell’imprenditore concorrente si connota di intenzionale slealtà soltanto quando esso venga attuato con modalità abnormi per il numero o la qualità dei prestatori d’opera distolti ed assunti, così da superare i limiti di tollerabilità del reclutamento medesimo che, nella sua normale estrinsecazione, è del tutto lecito.

Principi espressi all’esito del giudizio promosso da una società a responsabilità limitata avverso altra società ed alcuni collaboratori di quest’ultima, precedentemente collaboratori dell’attrice, per concorrenza sleale.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)