Sentenza del 25 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

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In caso di esercizio dell’opzione per l’acquisto dei titoli di privativa industriale da parte della società, opzione prevista dall’art. 64, c. 3, c.p.i., il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al pagamento del prezzo della cessione, dovendosi ritenere verificato un effetto traslativo già al momento del deposito della domanda di brevetto a nome della società, decorre dalla data di deposito della domanda medesima.

Sul piano letterale, tutte le disposizioni contenute nell’art. 64, c. 3, c.p.i. prevedono, quale destinatario passivo, il “datore di lavoro”, soggetto che evidentemente non è ravvisabile all’interno del rapporto contrattuale tra amministratore e società, riconducibile alla fattispecie negoziale del mandato. Inoltre, discutendosi di disposizioni speciali, esse non sono suscettibili di applicazione analogica, dovendosi ritenere che la tutela dell’inventore non dipendente sia assicurata dal ricorso ai rimedi generali previsti dall’ordinamento.

Principi espressi all’esito del giudizio promosso dall’ex amministratore di una società al fine di ottenere il pagamento di una somma a titolo di canone per l’uso esclusivo da parte della società di invenzioni effettuate dal medesimo durante l’incarico di amministratore ovvero il riconoscimento di un importo a titolo di “equo premio” per le invenzioni realizzate.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)