Sentenza del 12 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

image_pdfimage_print

La natura della responsabilità dell’amministratore ex art. 2395 c.c. è, secondo l’opinione largamente prevalente in giurisprudenza, extracontrattuale. Oggetto di risarcimento è il danno “direttamente” subito dal socio o dal terzo: infatti “[l]’art. 2395 c.c. esige, ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori” (Cass. n. 15220/2010).

L’inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente ai sensi dell’art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente (Cass. n. 15822/2019). Infatti, la responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c. presuppone un fatto illecito dell’amministratore, consistente nella violazione, dolosa o colposa, di uno dei doveri inerenti alla carica gestoria, causalmente idoneo a determinare un danno che incide direttamente sul patrimonio del socio o del terzo.

Anche a voler attribuire all’assegno una generica funzione di rafforzamento della sicurezza dei traffici commerciali, in quanto pagabile “a vista”, in presenza di debiti accumulati dalla società cliente per precedenti forniture non pagate, la garanzia associata alla consegna di assegni postdatati apparirebbe oltremodo labile a qualunque fornitore non del tutto sprovveduto: ne deriva la consapevole assunzione, da parte del fornitore, del rischio di mancato pagamento delle forniture corrispondenti agli assegni medesimi, situazione che elide il nesso di causa necessario ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’amministratore per danno diretto procurato al terzo.

Principi espressi a seguito del giudizio intrapreso ai sensi dell’art. 2395 c.c. dal fornitore nei confronti dell’amministratore unico della società cliente, il quale gli aveva offerto assegni postdatati a pagamento della fornitura, assegni dei quali veniva successivamente denunciato lo smarrimento da parte dell’amministratore, impedendone l’incasso.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)