Sentenza del 12 aprile 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

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In tema di sottrazione di segreti aziendali, i requisiti ai fini della protezione delle informazioni aziendali possono essere così puntualizzati: a) novità, in quanto l’informazione non deve essere generalmente nota ovvero agevolmente accessibile da terzi; b) valore economico, idoneo ad attribuire un vantaggio competitivo, che viene meno laddove l’informazione sia resa pubblica, con la precisazione che tale requisito presuppone l’effettuazione di uno sforzo economico per ottenere (ovvero duplicare) tali informazioni; c) segretezza, intesa come sottoposizione delle informazioni a misure ragionevolmente adeguate alla protezione, di ordine fisico (es. password) e giuridico (es. non disclosure agreement), con la precisazione che la segretezza non equivale ad una assoluta inaccessibilità (condizione, peraltro, di difficile se non impossibile verificazione), bensì presuppone che l’acquisizione delle informazioni segrete richieda da parte del terzo non autorizzato sforzi non indifferenti, con la conseguenza che non possono essere tutelate informazioni soggette, per loro natura ovvero in ragione di altre circostanze, a diffusione incontrollata o incontrollabile.

In tema di sottrazione di segreti aziendali, la tutela di cui all’art. 99 c.p.i. è concessa contro le condotte di acquisizione, utilizzazione e rivelazione delle informazioni, purché poste in essere “in modo abusivo”, risultando comunque esclusa ogniqualvolta l’informazione sia ottenuta dal terzo “in modo indipendente” (cfr. Trib. Brescia, ord. 3.1.2020). In particolare, se il know-how tecnico si identifica con il patrimonio conoscitivo maturato dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro, allora si tratta di know-how di titolarità del dipendente medesimo, non già del datore di lavoro, potendo perciò liberamente circolare nel mercato.

Sussiste il rapporto di concorrenza tra due imprenditori quando vi è contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un medesimo ambito territoriale, anche se solo potenzialmente comune. La comunanza di clientela costituisce il presupposto per la configurazione di un rapporto concorrenziale e va verificata anche in una prospettiva potenziale, in ragione dei profili temporali, geografici e merceologici (cfr. in particolare Trib. Milano, 31.10.2014; nonché Cass. n. 17144/2009; Cass n. 8215/2007; Cass. n. 621/2013).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.r.l. nei confronti di una s.p.a. per l’asserita indebita appropriazione da parte della convenuta concorrente di know-how tecnico e “industriale” dell’attrice, realizzata tramite l’assunzione di un ex dipendente di quest’ultima.

(Massime a cura di Marika Lombardi)