Ordinanza dell’8 gennaio 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

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In tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere integrato, in via anche alternativa, sia da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza del patrimonio del debitore sotto il profilo qualitativo (ad esempio la liquidità dei beni ivi inclusi) e quantitativo, in rapporto all’entità del credito fatto valere, sia da elementi soggettivi, connessi al comportamento del debitore, laddove quest’ultimo agisca con modalità tali da accrescere il ragionevole rischio di depauperamento del patrimonio ovvero da evidenziare la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento.

I principi sono stati espressi nel giudizio volto ad ottenere la concessione del sequestro conservativo nei confronti dei sindaci di una s.p.a. per l’asserita responsabilità concorrente di costoro in relazione a condotte omissive poste in essere dall’amministratore unico della predetta società, conseguenti al mancato versamento di imposte e contributi previdenziali.

(Massime a cura di Marika Lombardi)