Sentenza del 26 aprile 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

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Nel caso in cui, tramite l’intermediazione del promotore finanziario, i clienti abbiano investito in prodotti assicurativi inesistenti, con la conseguenza che nessuna polizza sia stata emessa a loro favore, il promotore finanziario è responsabile per il danno derivato ai clienti medesimi.

Qualora il promotore finanziario realizzi artifici rientranti nel classico notorio “Schema Ponzi” (oggetto del procedimento penale in corso richiamato dalle parti), nel quale i versamenti effettuati dagli ignari soggetti vengono parzialmente riutilizzati allo scopo di simulare la maturazione di interessi, così da attrarre ulteriore capitale investito, in forma di rinnovo delle polizze, è responsabile del danno cagionato agli  investitori.

Laddove il promotore finanziario abbia proposto la sottoscrizione di quello che costituisce un “fondo speculativo” (hedge fund) a clienti al dettaglio, omettendo la consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa e fornendo periodiche valorizzazioni della quota rilevatesi obiettivamente erronee, è responsabile per il danno cagionato ai clienti dalla sua condotta illecita.

La carica rivestita dal promotore finanziario nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato Investimenti di una Sicav le cui quote vengano dallo stesso raccomandate ai clienti costituisce il presupposto di una situazione di conflitto di interessi.

Nell’ipotesi in cui il promotore finanziario non si limiti a promuovere i servizi offerti da un intermediario, come consentito dalla propria licenza di promotore, ma arrivi a gestire egli stesso i risparmi dei clienti, senza essere in possesso dei requisiti, né morali né professionali, per svolgere tale servizio, in palese violazione delle riserve di attività previste dall’ordinamento a favore di assicurazioni e intermediari iscritti ai corrispondenti albi, deve rispondere del pregiudizio subito dagli investitori.

La promozione di servizi offerti da un intermediario assicurativo, responsabile – a detta del promotore – di avere architettato una frode a danno degli investitori, e il collocamento di un hedge fund presso investitori privi dei requisiti per la sottoscrizione delle quote configurano ipotesi di inadempimento contrattuale, non potendosi dubitare che, a prescindere dalla qualificazione che si voglia attribuire alla figura di colui che ha promosso tali servizi (consulente, promotore, procacciatore di affari o “segnalatore”), un rapporto di natura contrattuale è comunque esistito tra quest’ultimo e gli investitori, a tacer peraltro dell’applicabilità dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia di “contatto sociale”.

Principi espressi all’esito del giudizio promosso da alcuni investitori contro il promotore finanziario responsabile di un’articolata frode finanziaria, al fine di ottenere il risarcimento del danno per le ingenti perdite economiche subite.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)