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Sentenza del 4 maggio 2021, n. 1220 – Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto

Secondo la sentenza delle Sezioni Unite n.19597/2020, anche gli
interessi moratori possono avere natura usuraria e, tuttavia, l’autonomia della
relativa pattuizione fa sì che l’eventuale nullità della stessa non si estenda
a quella relativa agli interessi corrispettivi, qualora pattuiti in misura
lecita.

Secondo la medesima sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020,
sussiste l’interesse dell’utilizzatore ad agire, anche in caso di svolgimento
regolare del rapporto in corso, per vedere accertata la nullità di una clausola
sugli interessi moratori “perché (cfr., fra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n.
16262) l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica
necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente
uno stato di incertezza oggettiva”.

La previsione di risoluzione anticipata del
contratto di leasing è da ricondurre alla disciplina della clausola
penale, con la conseguenza che il rimedio applicabile nel caso di manifesta
eccessività della penale pattuita non è quello della gratuità del contratto di
cui all’art. 1815 c.c., bensì quello della reductio ad aequitatem della
penale eccessiva contemplato dall’art 1384 c.c.  

In caso di scostamento tra il tasso di leasing indicato e
quello concretamente applicato, laddove gli interessi concretamente corrisposti
dalla società utilizzatrice siano addirittura inferiori a quelli ricavabili in
base al piano di ammortamento sulla base del tasso contrattuale, è da
escludersi la indeterminatezza del tasso pattuito (in presenza di uno
scostamento non significativo, ed anzi irrisorio) e la sussistenza di un
diritto alla restituzione degli importi pagati in eccedenza (nel caso di
specie, insussistenti).

La difformità tra il tasso di leasing ed il tasso
effettivamente praticato può dipendere da diverse variabili: anche se detta
difformità si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di
fatto, ciò non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse
difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di
anatocismo). Lo scostamento (di lieve entità) rilevato tra il tasso leasing
indicato rispetto a quello effettivamente applicato assume pertanto natura
fisiologica, poiché il primo si esprime su base annua indipendentemente dalla
periodicità dei pagamenti previsti.

Dalla difformità tra il tasso di leasing ed il tasso
effettivamente praticato non potrebbe mai derivare la nullità parziale del
contratto ai sensi dell’art. 117 TUB, ma potrebbe, se del caso,
ravvisarsi (in ipotesi di significativa difformità) responsabilità civile per
inadempimento dell’obbligazione di trasparenza, ove l’utilizzatore alleghi e
provi, ad esempio, che, qualora il tasso leasing fosse stato
correttamente rappresentato, egli non avrebbe stipulato il contratto o lo
avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.

Non sussiste violazione delle norme in materia di trasparenza
laddove il contratto di leasing evidenzi, in modo sufficientemente
chiaro, le condizioni economiche applicate al finanziamento, quali ad esempio:
la durata dell’operazione, il corrispettivo globale della locazione
finanziaria, il numero e l’ammontare dei canoni, la periodicità e la
decorrenza, il prezzo per l’eventuale acquisto alla scadenza del contratto, il
parametro di indicizzazione, il tasso degli interessi di mora, il tasso interno
di attualizzazione e le singole spese.

Principi espressi all’esito del giudizio promosso da una società a
responsabilità limitata che chiedeva accertarsi l’usurarietà del tasso di
interesse in relazione a due contratti di
leasing,
il primo mobiliare ed il secondo immobiliare, e di conseguenza dichiararsi la
gratuità dei contratti in questione, con restituzione delle somme non dovute, o
in subordine la rideterminazione dei tassi di interesse e la restituzione di
quanto indebitamente incassato dalla società di
leasing.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)