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Decreto del 4 marzo 2021 – Presidente: Dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: Dott. Gianluigi Canali

L’art. 160 l. fall, come modificato
dal D.L. 27.6.2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2015 n.
132, prevede, al quarto comma, che nei concordati non riconducibili all’art. 186-bis
l. fall la proposta di concordato preventivo deve assicurare il pagamento
di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. Tale
disposizione deve essere interpretata secondo un criterio “intermedio”,
sostanzialmente ispirato alla disciplina ante 2005 in tema di concordato
per cessione dei beni, secondo cui la valutazione del giudice volta a
verificare la sufficienza dei beni offerti ad assicurare il soddisfacimento dei
crediti nella misura prevista dovrà essere fondata su elementi seri e concreti
idonei a determinare la fondata opinione, intesa come “quasi certezza”, che secondo
l’id quod plerumque accidit la liquidazione dei beni stessi fornirà i
mezzi necessari al detto soddisfacimento (conf. Cass. n. 3527/1989; Cass. n.
2809/1988; Cass. n. 3128/1973). L’assunzione di tale criterio interpretativo
incide necessariamente anche sul contenuto dell’attestazione, la quale dovrà
fornire elementi oggettivi che consentano di ritenere certo il risultato
prospettato dal debitore.

Principi
espressi nel giudizio avente ad oggetto la presentazione della domanda di
ammissione alla procedura di concordato preventivo promossa da una s.p.a. (nella
quale quest’ultima aveva proposto ai creditori un piano liquidatorio che prevedeva
il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati e il
pagamento nella misura del 26,47% dei crediti chirografari). Il Tribunale dichiarava
inammissibile la proposta di concordato formulata dalla s.p.a., poiché il piano
proposto veniva giudicato inidoneo ad assicurare il pagamento del 20% dei
crediti chirografari. Sul punto, il Tribunale rilevava le seguenti criticità:
a) con riferimento al compendio immobiliare, la carenza di manifestazione di
interesse con la conseguenza che la relativa vendita sarebbe avvenuta, con ogni
probabilità, con ribassi notevolmente superiori al 20% e, dunque, con
impossibilità a garantire il pagamento ai creditori chirografari nella misura
del 20%; b) l’incertezza in relazione all’acquisto delle rimanenze indicate
dalla società proponente o, comunque, che l’acquisto potesse essere concretizzato
a valori prossimi a quelli indicati dalla proponente; c) l’esistenza di crediti
in relazione ai quali l’incasso risultava incerto nella misura e nei tempi
indicati nella proposta.

(Massima a cura di Simona Becchetti)