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Sentenza del 26 gennaio 2021, n. 180 – Giudice designato: Dott. Davide Scaffidi

Il TAEG – in via
generale previsto per i contratti stipulati con il consumatore – è divenuto di
obbligatoria indicazione nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai
consumatori (calcolato secondo i medesimi criteri e ridenominato indicatore
sintetico di costo – ISC) per effetto della Circolare 29 luglio 2009, ma in
nessun caso può comunque trovare applicazione per i contratti di locazione
finanziaria: l’estensione è infatti dettata per “i mutui, le anticipazioni
bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e le
aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio
”,
laddove il riferimento agli “altri finanziamenti” non può intendersi
comprensivo del leasing finanziario.

Dalla difformità tra
tasso indicato e il tasso effettivamente applicato non potrebbe mai derivare la
nullità parziale del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB, ma potrebbe, se del
caso, ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile
per inadempimento dell’obbligazione di trasparenza, ove l’utilizzatore alleghi
e provi, ad esempio, che qualora il tasso leasing fosse stato
correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo
avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.

Nel
caso in cui il tasso di interesse è individuato negozialmente mediante rinvio
alla legge, il medesimo è per definizione insuscettibile di ricadere nell’area
di illiceità.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso
da una s.r.l., in qualità di utilizzatrice, e da due persone fisiche, in
qualità di fideiussori, nei confronti della società concedente con la quale la
prima aveva concluso un contratto di
leasing,
al fine di domandare la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti
in ragione dei profili di invalidità del contratto e della dedotta violazione
delle regole di correttezza da parte della concedente.

A fondamento delle proprie pretese, parte attrice deduceva
l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali discendente dall’omessa
indicazione del TAEG, dalla difformità tra tasso
leasing pattuito e indicato, con conseguente
applicabilità del tasso sostitutivo bot
ex art. 117 T.U.B., nonché
l’usurarietà del tasso di mora pattuito, da cui sarebbe derivata la gratuità
del negozio
ex art. 1815 c.c.

(Massime a cura di
Marika Lombardi)