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Decreto del 2 novembre 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

In difetto dei requisiti di attualità e di gravità delle irregolarità nella gestione dell’impresa, non può trovare accoglimento la domanda di revoca del liquidatore della società, in quanto non suscettibili di integrare le gravi violazioni che giustificherebbero, ai sensi dell’art. 2409 c.c., l’accoglimento di tale domanda. Invero, le irregolarità censurabili ai sensi dell’art. 2409 c.c. devono essere, oltre che attuali, anche potenzialmente dannose per il patrimonio sociale, e non direttamente per l’interesse dei soci.

I principi sono stati espressi nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso dal socio di minoranza (titolare di una quota pari al 49% del capitale sociale) di una società a responsabilità limitata contro il socio di maggioranza (titolare di una quota pari al 51% del capitale sociale) al fine di ottenere la revoca di quest’ultimo in qualità di liquidatore volontario della società, in conseguenza del compimento di asserite irregolarità nella gestione dell’impresa, quali: (i) l’aver omesso di convocare l’assemblea; (ii) l’aver ostacolato il diritto del socio ricorrente di accedere alla documentazione societaria; e (iii) l’aver violato il dovere di fedeltà nei confronti della società, assumendo l’incarico di componente del consiglio di amministrazione di una società concorrente.

(Massima a cura di Marika Lombardi)