Sentenza del 23 aprile 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

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Intervenuto il fallimento di una delle società partecipanti ad una fusione, legittimato ad esperire l’azione risarcitoria da fusione invalida ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. è il curatore fallimentare e non il singolo creditore sociale che lamenta l’incapienza del patrimonio post-fusione in quanto i proventi di una simile azione andrebbero ad indistinto vantaggio della platea di tutti i creditori e non solo di quello altrimenti attore.

Principio espresso nel contesto di un’azione risarcitoria ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. esperita da singoli creditori di una società illegittimamente incorporata (perché depositato l’atto di fusione in pendenza di opposizione ex art. 2503 c.c.) in altra società con patrimonio incapiente.

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)