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Decreto del 19 giugno 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

Oggetto
della denuncia ex art. 2409 c.c. è il fondato sospetto di gravi
irregolarità nella gestione, sempre che queste siano attuali e idonee a
produrre pregiudizi per la società gestita. L’intervento giudiziario richiesto
ex art. 2409 c.c. non può essere accordato, in mancanza di potenzialità del
danno, allorquando l’azione lesiva, già verificatasi a distanza di tempo, abbia
esaurito i propri effetti in assenza di elementi tali da far ipotizzare una
verosimile reiterazione.

Si
deve ritenere esclusa l’applicazione del controllo giudiziario a tutte quelle
irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non
sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul
patrimonio o sull’attività sociale.

Il
requisito dell’idoneità delle irregolarità denunciate ex art. 2409 c.c.
a recare danno alla società o a sue controllate ha trasformato il procedimento
in parola in strumento diretto a interrompere comportamenti di mala gestio idonei
a danneggiare la società, se non interrotti.

Ai
fini dell’applicazione dell’art 2409 c.c. risultano irregolarità rilevanti
quelle relativi ad atti di gestioni propri della società nel cui interesse è
promosso il procedimento, e ciò sia quando venga prospettato un danno per
questa stessa società, sia allorché la lesione abbia quale possibile
destinataria una società controllata.

Principi
espressi in ipotesi di rigetto di un ricorso ex art 2409 c.c., in difetto dei
requisiti di tempestività e attualità, promosso dal alcuni soci nei confronti
nei confronti dell’amministratore, nonché socio di maggioranza, asseritamente
responsabile di gravi irregolarità nella gestione della società.

Nel
dettaglio, le ricorrenti contestavano:

  1.  condotte dell’amministratore apparentemente poste in essere al fine di estromettere le stesse dalla attività sociale e
  2. il trasferimento di assets della società in favore dello stesso e/o di soggetti a lui riconducibili che avrebbe prefigurato un grave pregiudizio per la società. 

(Massime
a cura di Giorgio Peli)




Sentenza del 15 giugno 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

L’apposizione del timbro postale ai fini della “data certa” sul documento che contiene il contratto, nulla dice quanto al luogo della sua conclusione, atteso che il documento può essere stato senz’altro sottoscritto in un luogo e successivamente, nel corso della stessa giornata, presentato presso un ufficio postale in una provincia diversa per l’apposizione del timbro.

Il corrispettivo del trasferimento delle quote sociali è rappresentato dal pagamento del relativo prezzo. In caso di cessione di quota, i vari apporti di denaro eseguiti dai soci in favore della società non sono necessariamente ricompresi nel sinallagma contrattuale, in difetto di idonea prova quanto alla effettiva natura dei versamenti, dal momento che gli stessi possono avere forma di finanziamenti ordinari (con conseguente credito restitutorio “pieno”), di finanziamenti ex art. 2467 c.c. (con conseguente credito restitutorio postergato) o anche di meri conferimenti di capitale di rischio, potendo quindi circolare anche indipendentemente dal trasferimento delle quote. 

Qualora le parti abbiano contrattualmente stabilito il trasferimento della quota sociale senza il pagamento di alcun prezzo, l’eccezione di inadempimento relativa al mancato rimborso della quota dei versamenti effettuati medio tempore dal socio “quali finanziamenti alla società” non può utilmente essere invocata dal socio a sostegno dell’eccezione ex art. 1460 c.c. (Conf. Cass. n. 2720/2009).

Principi espressi in ipotesi di accoglimento di un’azione volta ad ottenere l’ordine al convenuto di procedere a tutti gli adempimenti necessari per l’effettiva corretta intestazione della quota in esecuzione di una scrittura privata con la quale le parti avevano riconosciuto che la quota del capitale sociale della società era stata sottoscritta dall’attore in misura del 50% in nome e per conto proprio e in misura del restante 50% in nome proprio ma per conto, su mandato fiduciario, del convenuto.

Sempre in forza della medesima scrittura, il convenuto si era obbligato a cedere all’attore, a sua semplice richiesta, la quota detenuta in forza del mandato fiduciario conferitogli, senza alcuna somma a titolo di prezzo della stessa essendo già stato oggetto di accordo tra le parti. Il convenuto si era dichiarato disponibile al trasferimento della quota, ma subordinatamente al rimborso dei finanziamenti eseguiti nel frattempo in favore della società, sollevando altresì eccezione di inadempimento, che è stata ritenuta impropriamente svolta.

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)




Decreto del 11 giugno 2020 – Presidente: Dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: Dott. Stefano Franchioni

Il credito di rivalsa di Mediocredito Centrale s.p.a., sorto per effetto del pagamento effettuato a favore della banca garantita dopo il fallimento della società beneficiaria, è da qualificarsi credito sopravvenuto, in quanto maturato successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Il credito di rivalsa del garante sostituisce nella massa passiva quello del creditore comune, escludendolo dal concorso. Resta inapplicabile l’art. 101 l.f. considerando che si riferisce a crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento. Neppure è ammissibile l’insinuazione senza limiti di tempo, dovendosi invece fissare – in coerenza con i principi di celerità e concentrazione dell’accertamento fallimentare e sulla scorta degli artt. 3 e 24 Cost. – il termine di un anno decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.

È inammissibile l’insinuazione del credito da surroga, ai sensi dell’art. 61, comma 2, l.f., qualora non si dimostri il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, sebbene idoneo ad estinguere l’obbligazione del solvens.

I principi sono stati espressi nel corso di un procedimento di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto l’esclusione del credito di rivalsa di Mediocredito Centrale dal passivo fallimentare per ultratardività della domanda.

(Massime a cura di Alessandra Nodari)




Sentenza del 4 giugno 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

È inammissibile, perché nuova, la domanda di risarcimento del danno presentata nei confronti di una s.r.l. e del socio, qualora l’attore, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., aggiunga alla domanda originaria una domanda (nuova) di condanna nei confronti del socio stesso quale liquidatore della società, abbandonando la domanda nei confronti della società perché cancellata dal Registro delle Imprese. Alla medesima conclusione si perviene anche qualora si ritenga tale domanda siccome sostitutiva dell’originaria proposta nei confronti della società, perché avanzata verso un soggetto diverso da quello originario, a nulla rilevando la (occasionale) presenza in giudizio del convenuto nella differente veste di socio della società cancellata.

Principi espressi nel rigettare l’azione volta ad ottenere la condanna di una s.r.l. in liquidazione e dei soci al pagamento del compenso professionale per l’incarico di liquidatore svolto e subordinatamente al risarcimento in via equitativa per presunto inadempimento contrattuale.

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)