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Sentenza del 18 marzo 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, l’art. 146 l. fall. attribuisce al curatore del fallimento di s.r.l. la legittimazione esclusiva ad esercitare, previa autorizzazione del giudice delegato, l’azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali (conf. Cass. n. 17121/2010 e Cass. n. 23452/2019).

Spetta ai creditori sociali e dunque alla curatela, in ragione della specifica legittimazione, il diritto di ottenere dagli amministratori, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che, per loro colpa, la società non è più in grado di adempiere (conf. Cass. SS.UU. n. 1641/2017). 

Le scritture contabili (che fanno prova, ai sensi dell’art. 2709 c.c., contro la società) assumono, quanto alle operazioni in esse registrate, analoga valenza probatoria nei confronti degli amministratori che le hanno formate; non altrettanto può dirsi nei confronti dei soci, che sono soggetti terzi. 

Tali principi sono stati espressi in accoglimento di un’azione, proposta dalla curatela fallimentare, volta all’accertamento e alla condanna al risarcimento del danno degli amministratori e dei soci di una s.r.l. per aver gli stessi depauperato il patrimonio della società, attraverso un uso improprio delle risorse finanziarie della stessa (concessione di finanziamenti), in relazione al peculiare contesto della incapienza del patrimonio della società poi fallita.

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)




Sentenza 18 marzo 2020 – Presidente: Dott. Raffaele del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Alessia Busato

La rivalutazione discrezionale e volontaria di immobilizzazioni materiali al di fuori delle condizioni stabilite da leggi speciali non è consentita e determina la violazione dei principi di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Principio espresso nel contesto di un’azione di annullamento della delibera di approvazione del bilancio.

(Massima a cura di Giovanni Gitti)




Sentenza 17 marzo 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

In tema di offerta pubblica di acquisto (c.d. o.p.a.), la responsabilità degli amministratori della società emittente per le inesattezze o carenze del comunicato ex art. 103 T.U.F. può essere affermata solo quando risultino omesse o falsamente rappresentate informazioni rilevanti in ordine ai dati realmente utili per l’apprezzamento dell’offerta o quando la valutazione operata dall’organo gestorio si fondi su presupposti macroscopicamente errati o risulti in palese contrasto con le informazioni correttamente acquisite. Ne consegue che laddove risulti la sostanziale adeguatezza delle informazioni relative ai dati utili per l’apprezzamento dell’offerta e la correttezza della valutazione dell’o.p.a. da parte degli amministratori, non potrà trovare accoglimento l’azione di responsabilità promossa individualmente dai soci ex art. 2395 c.c.

Principio espresso nel giudizio promosso dai soci di una s.p.a. ex art. 2395 c.c. contro i componenti del consiglio di amministrazione, al fine di ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni direttamente subiti dai soci-attori, in conseguenza dell’asserita inadeguatezza del contenuto del comunicato ex art. 103, co. 3, Testo Unico della Finanza.

(Massima a cura di Marika Lombardi)




Sentenza del 17 marzo 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

Nell’ambito
di una offerta pubblica di acquisto (OPA), il comunicato di cui all’art. 103,
c. 3, T.U.F., ai sensi del quale gli amministratori della società emittente
devono comunicare ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e la propria
valutazione sulla medesima, contiene, quanto alla seconda parte del comunicato,
una mera valutazione e non un giudizio (in senso stretto, avente ad oggetto
fatti oggettivamente accertabili), dunque una determinazione di valore avente
carattere necessariamente soggettivo, avendo ad oggetto situazioni suscettibili
– per loro natura – di vario apprezzamento.

La
responsabilità̀ degli amministratori della società emittente per inesattezze o
carenze del comunicato ex art. 103 T.U.F. potrà essere affermata solo
quando risultino omesse (o false) informazioni rilevanti in ordine ai dati
realmente utili per l’apprezzamento dell’offerta ovvero quando la valutazione
operata dall’organo gestorio si fondi su presupposti macroscopicamente errati o
risulti in palese contrasto con le informazioni correttamente acquisite ovvero
ancora in ulteriori casi patologici quali quelli di abuso di potere, conflitto
di interessi e altri della medesima natura.

Dato
che l’adesione degli attori all’OPA non avrebbe comportato il necessario
perfezionamento della vendita delle rispettive azioni, potendo l’efficacia
dell’OPA venir meno per effetto del mancato avveramento di una delle due
condizioni (o di entrambe le condizioni) alle quali l’offerta era assoggettata,
il danno lamentato dagli attori si caratterizzerebbe come danno da perdita di
una mera chance.

Il
creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i
danni derivanti dalla perdita di chance
– che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un
determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità
patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di
autonoma valutazione – ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o
secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei
presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla
condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza
immediata e diretta (Cass. n. 1752/2005).

L’aver
mantenuto la proprietà (di gran parte) delle azioni per circa due anni a
seguito dell’insuccesso dell’OPA e sino al definitivo azzeramento del valore
del titolo induce a valutare come plausibile l’ipotesi della volontà di
conservare le proprie partecipazioni nella prospettiva di un effettivo rilancio
della società. Da tale valutazione deriverebbe un difetto di idonea prova della
sussistenza di un effettivo nesso causale fra il
– preteso – illecito oggetto di contestazione e le conseguenze lesive
lamentate.

Principi
espressi in occasione del rigetto della domanda ex art. 2395 c.c. presentata da
alcuni soci della società nei confronti degli amministratori della stessa al
momento dei fatti contestati.

In
particolare, gli attori lamentavano di aver subito un danno in ragione del
contenuto asseritamene inadeguato – per carenza ed inesattezza delle
informazioni fornite – del comunicato ex art. 103, c. 3, d.lgs. n. 58/1998
diffuso dal consiglio di amministrazione in occasione dell’offerta pubblica di
acquisto (OPA) totalitaria sulle azioni della società, nel quale era stato
espresso parere negativo che aveva indotto gli stessi a non aderire all’OPA
determinandone l’insuccesso.

Le vicende successive della società hanno portato ad un azzeramento del valore del titolo azionario avendo la stessa presentato domanda di concordato preventivo di tipo liquidatorio.

(Massime a cura di Giorgio Peli)




Sentenza del 17 marzo 2020 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

L’azione risarcitoria ex art.1218 c.c. per violazione degli obblighi di collaborazione tra affiliati previsti in un contratto di franchising non può essere esperita “orizzontalmente” (tra affiliati) ma solo “verticalmente” tra affiliante ed affiliati.

Principio espresso nel contesto di un’azione di risarcimento danni per inadempimento delle pattuizioni previste in un contratto di franchising relative a obblighi di collaborazione e di non concorrenza in capo agli affiliati.

(Massima a cura di Giovanni Gitti)