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Sentenza del 18 settembre 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta

Ai sensi dell’art. 173
del D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall’art. 1 del D.L. n. 460/1974,
convertito in legge n. 588/1974, era consentito alla pubblica amministrazione
di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto
ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla
variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli
interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova
serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso
di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la
riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso
originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall’investimento che
avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione,
salvo il diritto del medesimo di ottenere la corresponsione degli interessi
originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione (cfr. Cass.
Civ., S.U., 11 febbraio 2019, n. 3963).

I principi sono stati espressi nel giudizio di
appello promosso da una s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale che aveva
condannato la società medesima al rimborso di quattro buoni postali fruttiferi
ordinari, con applicazione, anziché del regolamento riportato sui titoli
stessi, del minor tasso d’interesse a seguito dell’emanazione del D.M. 13
giugno 1986.

(Massima
a cura di Marika Lombardi)