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Sentenza del 28 aprile 2018 – Presidente relatore: Dott. Stefano Rosa

Deve ritenersi sussistente la legittimazione della società a responsabilità limitata ad esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2476 c.c., in quanto l’attribuzione della predetta azione a ciascun socio, ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c., non vale ad escludere l’interesse sociale alla pretesa risarcitoria.

La legittimazione de quo è tanto più sicura nel caso della responsabilità degli ex amministratori, ipotesi in cui la ratio ordinamentale non è tanto quella di attribuire un potere diffuso (a tutti i soci) di azione per eludere il conflitto di interessi proprio dei soci di maggioranza-amministratori, ma di ricostruire con precisione il fondamento ed il contenuto della pretesa risarcitoria nei confronti della pregressa gestione amministrativa, compito certamente più agevole per la nuova amministrazione che per il singolo socio.

Ai fini della responsabilità di cui all’art. 2476 c.c., la direzione societaria di cui agli artt. 2497 e ss. c.c., in linea di principio, non può costituire base di pretese risarcitorie da parte della società che quel controllo-direzione abbia esercitato.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.r.l. nei confronti degli ex amministratori e componenti del consiglio di amministrazione ai fini dell’accertamento della responsabilità dei medesimi ex art. 2476 c.c.

La causa petendi era costituita dall’aver i convenuti asseritamente dato corso a violazione di legge per aver omesso, nell’esercizio della loro carica, di approvare e depositare bilanci societari per un periodo di tempo determinato, di convocare l’annuale assemblea dei soci, di amministrare con diligenza, buona fede e la correttezza richiesta nella gestione del patrimonio altrui, di aver impedito il controllo da parte dei soci mediante l’adozione di “idonei artifici” e di aver garantito “sovrafatturazioni” da parte delle aziende direttamente intestate agli ex consiglieri per importi tali da annullare il finanziamento e quindi il patrimonio netto della società attrice.

A conforto del petitumrisarcitorio l’attrice rilevava che si era palesato inesigibile il finanziamento a suo tempo dalla stessa erogato ad una s.r.l. controllata, discendente dalla dichiarazione di fallimento della debitrice, impegnata in un’iniziativa immobiliare asseritamente minata dalla determinazione contrattuale di “corrispettivi fuori mercato” e “sovraffatturazioni” a favore delle società appaltatrici e subappaltatrici appartenenti agli amministratori convenuti. 

Sul punto il Tribunale, accertata la carenza dei presupposti ai fini dell’applicazione dell’art. 2476 c.c., ha rigettato le domande formulate dalla società attrice.

(Massima a cura di Marika Lombardi)