1

Decreto del 2015 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Nelle società a responsabilità limitata il potere di convocazione dell’assemblea in ipotesi di inerzia dell’organo amministrativo spetta ai soci che rappresentino una minoranza qualificata e ciò anche laddove lo statuto, come nel caso concreto, espressamente attribuisca tale potere all’organo deputato alla gestione, trattandosi di prerogativa dei soci insopprimibile dallo statuto.

L’art. 2479 c.c., estensivamente interpretato, attribuisce ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, in aggiunta al potere di sottoporre all’assemblea gli argomenti da approvare, anche quello strumentale di convocare l’assemblea per discutere su detti argomenti.

Deve pertanto ritenersi esclusa l’applicabilità per via analogica del disposto di cui all’art. 2367, secondo comma, c.c. dettato in tema di società per azioni (e, quindi, del potere di intervento dell’autorità giudiziaria per le società a responsabilità limitata).

Principi espressi in ipotesi di rigetto di ricorso del socio di maggioranza di una s.r.l. al fine ottenere la convocazione giudiziale dell’assemblea con ordine del giorno “nomina e revoca dell’amministratore (unico)”, a fronte dell’inerzia dello stesso.

D. 2015

(Massima a cura di Marika Lombardi)